Il 30 settembre scade la possibilità di effettuare le assegnazioni agevolate ai soci.
Le società beneficiarie delle disposizioni comprendono:
- società in nome collettivo,
- società in accomandita semplice,
- società a responsabilità limitata,
- società per azioni,
- società in accomandita per azioni.
L’agevolazione prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o dei beni posseduti in caso di trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto
La Legge di Bilancio 2025 consente la determinazione del valore normale degli immobili assegnati attraverso due criteri ovvero il valore di mercato ex art. 9 del TUIR o il valore catastale, calcolato applicando i moltiplicatori catastali previsti dal DPR 131/1986. Per le cessioni, il corrispettivo pattuito non può essere inferiore al valore normale determinato secondo uno dei due criteri citati.
I beni agevolabili sono i seguenti
- i beni immobili (terreni e fabbricati), fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti nei pubblici registri non usati quali beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Attenzionate anche:
- i beni immobili strumentali per natura e gli immobili patrimonio concessi in locazione o comodato o comunque non utilizzati direttamente
- i beni di proprietà di società in liquidazione
→ Nota bene
L’agevolazione prevede la possibilità di assegnare beni ai soci con distribuzione del patrimonio netto o anche la cessione agevolata.
Può interessare anche società che intendono cessare l’attività economica e proseguire come società semplici senza partita iva.