Il 30 settembre scade la possibilità di effettuare le assegnazioni agevolate ai soci.

Le società beneficiarie delle disposizioni comprendono:

  • società in nome collettivo,
  • società in accomandita semplice,
  • società a responsabilità limitata,
  • società per azioni,
  • società in accomandita per azioni.

L’agevolazione prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o dei beni posseduti in caso di trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto

La Legge di Bilancio 2025 consente la determinazione del valore normale degli immobili assegnati attraverso due criteri ovvero il valore di mercato ex art. 9 del TUIR o il valore catastale, calcolato applicando i moltiplicatori catastali previsti dal DPR 131/1986. Per le cessioni, il corrispettivo pattuito non può essere inferiore al valore normale determinato secondo uno dei due criteri citati.

I beni agevolabili sono i seguenti

  • i beni immobili (terreni e fabbricati), fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione;
  • i beni mobili iscritti nei pubblici registri non usati quali beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Attenzionate anche:

  • i beni immobili strumentali per natura e gli immobili patrimonio concessi in locazione o comodato o comunque non utilizzati direttamente
  • i beni di proprietà di società in liquidazione

→ Nota bene
L’agevolazione prevede la possibilità di assegnare beni ai soci con distribuzione del patrimonio netto o anche la cessione agevolata.

Può interessare anche società che intendono cessare l’attività economica e proseguire come società semplici senza partita iva.