Con le riaperture post ferie estive i contribuenti si ritroveranno a valutare nuovamente la convenienza dell’adesione all’accordo con il fisco per il nuovo biennio 2025/2026, alla luce delle novità introdotte con il decreto Correttivo bis, ampiamente chiarite con la recente circolare 9E del 24/06/2025.

Con la presente disamina si intende semplicemente focalizzare il percorso che si ritiene corretto seguire nella scelta dell’adesione o meno all’accordo con l’Agenzia delle Entrate. Non si vuole fornire un’analisi o una sintesi normativa dell’istituto.

Cos’è il Concordato Preventivo Biennale?

È un accordo che viene stipulato con il Fisco in base al quale i redditi di impresa e di lavoro autonomo da dichiarare vengono concordati per un biennio.

Chi può aderire?

La prima differenza rilevante con la precedente tornata avutasi con le dichiarazioni presentate l’anno scorso è l’esclusione dei contribuenti in regime forfettario. Da quest’anno l’adesione al concordato è possibile solo per i contribuenti soggetti agli ISA, che non hanno aderito al precedente concordato per gli anni 2024/2025. Possono aderire titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo; per le società trasparenti il reddito concordato dalla società viene imputato per trasparenza ai soci.

Modalità e termine di adesione

Altra novità rilevante è la previsione di una duplice modalità di adesione, ovvero in modalità autonoma con trasmissione separata del modello CPB, oppure congiunta unitamente alla dichiarazione dei redditi. In entrambe le modalità la scadenza è fissata al 30 settembre 2025, quindi per chi decidesse di aderire congiuntamente alla dichiarazione dei redditi sarebbe necessario anticipare la presentazione della dichiarazione. E’ possibile calcolare la proposta per la definizione biennale del reddito d’impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l’utilizzo del software “Il tuo ISA 2025 CPB”.

Requisiti

I contribuenti interessati, quanto meno alla valutazione della convenienza o meno dell’adesione, devono preliminarmente verificare il possesso dei requisiti necessari per accedere. Precisamente è necessario valutare:

  • il possesso dei requisiti di accesso al concordato;
  • l’assenza di cause di esclusione;
  • la possibilità di rimozione delle cause di esclusione.

Effetti dell’adesione

Con l’accettazione della proposta di concordato il contribuente si obbliga a dichiarare, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, il reddito di impresa (valore della produzione) o di lavoro autonomo concordato indipendentemente dal reddito che viene realmente prodotto.

L’eventuale reddito e l’eventuale valore della produzione netta effettivi, che risultino maggiori o minori rispetto all’ammontare concordato con l’Agenzia delle Entrate, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori (salvo la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato). Ciò significa che, se il reddito o il valore della produzione netta effettivamente conseguiti nei periodi oggetto di concordato risultano superiori a quelli oggetto di adesione (c.d. “extra reddito”), non subiscono alcuna imposizione traendone quindi un vantaggio. Viceversa, se il reddito o il valore della produzione netta effettivamente conseguiti nei periodi oggetto di concordato risultano inferiori a quelli oggetto di adesione il contribuente ne risulterà penalizzato.

Dal reddito concordato (valore della produzione concordato) si giunge al reddito di impresa o di lavoro autonomo imponibile (valore della produzione imponibile) osservando un complesso di regole e rettifiche da operare. (valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti ecc…). Il reddito così determinato segue le ordinarie regole di tassazione previste (salvo quanto si dirà nel periodo successivo), ad esempio per i soggetti irpef si cumula con gli altri redditi da dichiarare per gli anni 2025 e 2026 e sono dovute: l’IRPEF e le relative addizionali, e i contributi previdenziali calcolate con le aliquote progressive in vigore in tali anni.

Su una quota del reddito concordato è prevista una tassazione agevolata consistente in una flat tax incrementale modulata, con effetto premiante per i contribuenti più virtuosi, in rapporto al punteggio ISA dell’anno precedente a quelli del biennio oggetto di concordato

Convenienza

Una volta accertata la possibilità teorica di adesione ci si pone il problema della convenienza. Tale valutazione opera su più piani.

 Valutazione economica

Una prima valutazione è effettata in termini di esborso monetario comparato tra quanto dovuto in caso di adesione o meno alla proposta. Banalmente questa valutazione presupporrebbe un raffronto tra ciò che si dovrebbe versare in termini di imposte per gli anni 2025 e 2026 in caso di adesione al concordato e ciò che si dovrebbe versare in assenza di adesione. Se i redditi che si prevede di produrre per il 2025 e 2026 fossero superiori ai redditi che ci si impegna a dichiarare in virtù della proposta, ovviamente l’adesione, da questa prima visuale, sarebbe conveniente. È chiaro che, se per il 2025 la previsione potrebbe essere relativamente agevole, il 2026 rappresenta oggettivamente un’incognita. Tanto maggiore è la forbice tra reddito effettivo previsto per il 2025 rispetto al reddito concordato per lo stesso anno, tanto minore si configura il rischio per l’incognita del reddito 2026.

Solo le imprese che attraversano fasi perduranti calanti o crescenti del proprio ciclo economico potrebbero escludere o meno a priori la convenienza dell’adesione.

È richiesta una capacità previsionale dell’imprenditore importante. Si potrebbero impiegare a supporto strumenti professionali come un business plan, o più semplicemente un conto economico prospettico elaborato sulla base delle previsioni sullo sviluppo dell’attività, sulle commesse che si prevede di ottenere, sulle variazioni di costi attese ecc…

Ma questa valutazione è solo una delle tante da operare per la scelta dell’adesione

Vantaggi dell’adesione

I soggetti che hanno aderito alla proposta:

  •  sono esclusi dagli accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri ai fini delle imposte dirette;
  • accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto).
  • possono di utilizzare il “Ravvedimento Speciale” per definire le annualità precedenti (2019 – 2023).

L’adesione al concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto. La copertura dagli accertamenti, tuttavia, non è assoluta. L’esclusione da tali accertamenti si applica, infatti, salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato.

Per i contribuenti ricorrentemente virtuosi in base agli ISA i vantaggi dell’adesione sono più tenui (la base imponibile della flat tax incrementale potrebbe risultare meno ampia in termini percentuali sul reddito complessivo, ed alcuni vantaggi del concordato sono ottenibili già con un punteggio isa elevato).

Attenzione però che il concordato e la sanatoria allungano i termini degli accertamenti (da verificare caso per caso in base alle misure e alle annualità scelte e alla situazione premiale degli isa degli anni precedenti).

È necessario pertanto soppesare con attenzione costi e benefici sia del concordato preventivo, sia della sanatoria 2019/2023 in caso si opti anche per quest’ultima misura. 

Una volta che si è scelto di aderire alla proposta è necessario prestare estrema attenzione a non incorrere nelle cause di decadenza e/o di cessazione del concordato.

Cessazione

Il Concordato cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente. A titolo esemplificativo si tratta delle ipotesi di cessazione attività, modifica dell’attività nel corso del biennio ecc…

Interessante è la causa di esclusione che si verifica in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato.

Le cause di cessazione operano dal periodo d’imposta in cui si verificano.

Decadenza

Al verificarsi di una causa di decadenza il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta. A titolo esemplificativo si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, ecc. Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.

Nel caso di decadenza dal Concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito concordato se maggiore di quello effettivamente conseguito.

La previsione di cause di decadenza e cessazione degli effetti del concordato preventivo rendono necessario un monitoraggio costante nel biennio di vigenza dell’accordo per evitare di vanificarne l’efficacia con tutte le conseguenze collegate.