Il termine relativo alla stipula delle polizze assicurative a copertura dei danni direttamente
cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali per le piccole e microimprese – di cui
all’art. 1, commi 101 e ss., della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024) e dell’art. 1
comma 1, lett. b) del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante “Misure urgenti in materia
di assicurazione dei rischi catastrofali”, è prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026
per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui dall’articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico-ricettive.
Si ricorda che per la definizione di micro e piccole imprese, l’art. 1 comma 1, lett. b) del
decreto suindicato rimanda alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione:
- piccola impresa: meno di 50 occupati e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non
superiore a 10 milioni di euro; - micro-impresa: meno di 10 occupati e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro.
Infine, l’articolo 15, comma 2, del decreto-legge in commento prevede la medesima proroga al
31 marzo 2026 anche per le imprese della pesca e dell’acquacoltura.
Per tutte le altre micro e piccole imprese la scadenza del termine resta ferma al 31 dicembre 2025.