Regione Lombardia e il Comune di Cologno al Serio, in qualità di Capofila del Distretto, nell’ambito del progetto “SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024” intendono, con il presente Bando, promuovere e consolidare la ripresa delle economie locali nei Distretti del Commercio lombardi, sostenendo anche gli investimenti diretti degli operatori economici e degli aspiranti imprenditori nei Comuni del Distretto del Commercio “Castelli e Fontanili della Bassa”.
Dotazione finanziaria
€ 200.000,00
Soggetti beneficiari
Possono essere beneficiari di contributo le micro, piccole e medie imprese esercenti vendita al dettaglio di
beni e/o servizi, somministrazione di cibi e bevande, prestazione di servizi alla persona e commercio su area
pubblica, localizzate all’interno del Distretto del Commercio “Castelli e Fontanili della Bassa”, il cui perimetro
coincide con l’intero territorio dei comuni di Bariano, Castel Rozzone, Cologno al Serio, Fornovo San Giovanni,
Lurano, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Spirano e Urgnano.
Requisiti
Come sopra.
Sono esclusi
Sono escluse dal Bando:
• le imprese che svolgono, nell’unità locale presso cui vengono realizzati gli interventi oggetto di contributo,
attività primaria, risultante dalla visura camerale, di cui ai seguenti codici ATECO:
o 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop),
o 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta,
o 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse.
Per la verifica dell’ammissibilità dei beneficiari sono da prendere come riferimento i codici ATECO dell’attività
primaria.
Entita contributo
Il contributo previsto, per le domande accettate, è pari al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale
e di parte corrente) al netto di IVA, e in ogni caso non potrà essere superiore all’importo delle spese in conto
capitale, sino ad un massimo complessivo per ciascuna domanda pari a 5.000,00 euro.
L’investimento minimo ammissibile è di 2.000,00 euro totali, le spese in conto capitale dovranno ammontare
ALMENO a 1.000,00 euro.
Interventi e spese ammissibili
A. Spese in conto capitale:
• opere edili (es. ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
• impianti (es. Installazione o ammodernamento);
• arredi e strutture temporanee;
• macchinari, attrezzature ed apparecchi;
• veicoli ad uso commerciale;
• realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche,
applicazioni per smartphone, siti web ecc..
B. Spese di parte corrente:
• consulenze, studi ed analisi (es. indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di
monitoraggio ecc.);
• canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web
ecc.;
• spese per eventi e animazione;
• spese di promozione, comunicazione e pubblicità (es. materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi
di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);
• formazione del titolare o dei lavoratori.
Per essere ammissibile al contributo con risorse regionali, il budget di spesa del progetto deve
obbligatoriamente prevedere delle spese in conto capitale, in quanto le risorse regionali possono essere
destinate solo a copertura di spese in conto capitale.
Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e
direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dal 28/03/2022 alla
data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando. Per determinare l’ammissibilità
temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura.
Date
Le domande potranno essere presentate entro partire dalle ore 10.00 del 22/05/2023 ed entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 20/07/2023.
Criteri assegnazione
Procedura valutativa a punteggio.
Referenti e contatti
Giorgio Puppi | telefono: 035/4120123 | email: giorgio.puppi@ascombg.it
Pamela Baldassari | 035/4120273 | email: finanza.agevolata@fogalco.it