→ D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 – secondo decreto legislativo correttivo della riforma fiscale
- Contribuenti forfetari
Si conferma ufficialmente che, fino all’introduzione dei nuovi coefficienti di redditività Ateco 2025, i forfetari continueranno a utilizzare i coefficienti riferiti all’Ateco 2007. La disposizione chiarisce quanto già indicato nel quadro LM del modello Redditi 2025, assicurando continuità e stabilità (art. 1). - Certificazioni Uniche e dichiarazione precompilata per titolari di partita IVA
Dal 2026, per i compensi 2025, le CU relative a lavoro autonomo e provvigioni non occasionali saranno inviate entro il 30 aprile, oltre al termine ordinario del 16 marzo. La dichiarazione precompilata per i titolari di partita IVA sarà resa disponibile dal 20 maggio, per garantire dati più completi. (art. 4) - Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
Dal 2025, la trasmissione dei dati sarà annuale e dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2026. Viene eliminata la scadenza semestrale (30 settembre), riducendo gli oneri burocratici. (art. 5) - Versamento IVA per forfetari in reverse charge
L’IVA dovuta sarà versata entro il secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, in linea con i termini previsti per i trimestrali. Tuttavia, non è ancora chiara la data di decorrenza, che verrà precisata con futuri provvedimenti. (art. 6)
→ D.L 17 giugno 2025, n. 81 (Decreto fiscale)
Interventi sulle imposte dirette per lavoratori dipendenti e autonomi
L’articolo 1 del decreto interviene sulla disciplina fiscale del reddito di lavoro autonomo e dei redditi diversi prevedendo modifiche al trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi ed alla tassazione di componenti positivi del reddito di lavoro autonomo e dei redditi diversi. Ecco i principali cambiamenti:
- deducibilità delle spese di trasferta – le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute nel territorio dello Stato, con decorrenza 18 giugno 2025, saranno deducibili solo se il relativo pagamento avverrà con strumenti di pagamento tracciabili. Quelle sostenute all’estero, invece, saranno deducibili anche se pagate con strumenti non tracciabili.
- deducibilità spese di rappresentanza – le spese di rappresentanza saranno deducibili, con decorrenza 18 giugno 2025, solo se il relativo pagamento avverrà con strumenti di pagamento tracciabili, ovunque sostenute, sia in Italia che all’estero
- rimborsi spese – i rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto saranno inclusi nel reddito di lavoro autonomo imponibile se il relativo pagamento non sarà regolato con strumenti tracciabili
- interessi e proventi finanziari – gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni saranno considerati redditi di capitale e non più tassati come componenti positivi del reddito di lavoro autonomo.
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società artistiche o professionali: tali plusvalenze non saranno tassate come componenti positive del reddito di lavoro autonome, ma saranno tassati come redditi diversi assoggettati ad imposta sostitutiva del 26%