L’impresa che tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 acquista beni strumentali per le sue strutture produttive in Italia, può considerare un costo maggiorato di questi beni ai soli fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. In pratica, questo significa che l’impresa potrà pagare meno tasse perché può dedurre in maggior misura il costo degli investimenti. La maggiorazione è riconosciuta nella misura del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per la quota che va dai 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e del 50% per la quota che va dai 10 milioni ai 20 milioni di euro.

Ad esempio, per un investimento agevolato di euro 1.000, la maggiorazione del 180% consente una deduzione fiscale complessiva pari a euro 2.800, da ripartire nelle quote di ammortamento secondo le regole ordinarie.

Si tratta di una misura di grande rilievo, che può interessare anche le imprese commerciali, come ad esempio, il caso dell’acquisto di distributori automatici di nuova generazione per tabacchi e prodotti affini, a condizione che tali beni presentino i requisiti tecnologici richiesti dalla normativa.

A titolo esemplificativo, possono rientrare nell’agevolazione:

  • magazzini verticali o magazzini automatici interconnessi utilizzati da grossisti, cash & carry o operatori e-commerce, purché collegati al gestionale di magazzino e ai sistemi di gestione degli ordini;
  • linee automatiche di confezionamento e imballaggio, impiegate da imprese commerciali che preparano spedizioni, kit prodotto o attività logistiche, se integrate e interconnesse con i flussi aziendali;
  • distributori automatici evoluti, come nel caso dei distributori di nuova generazione per tabacchi e prodotti affini, ove dotati delle caratteristiche tecnologiche richieste;
  • impianti fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia per autoconsumo, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina agevolativa.

Investimenti ammissibili

Sono ammessi investimenti per l’acquisto

  • di beni 4.0 nuovi, sia materiali sia immateriali, espressamente ricompresi negli Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, a condizione che siano interconnessi ai sistemi aziendali di produzione o alla rete di fornitura.
  • di beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, anche a distanza, inclusi i relativi sistemi di stoccaggio. Per gli impianti fotovoltaici, l’agevolazione spetta esclusivamente in presenza di specifici requisiti.

Come beneficiarne

Per accedere al beneficio, l’impresa trasmette telematicamente al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), utilizzando modelli standardizzati, le comunicazioni relative agli investimenti agevolabili.

Esclusioni

Sono escluse dall’agevolazione le imprese in liquidazione o assoggettate a procedure concorsuali, quelle destinatarie di sanzioni interdittive ex d.lgs. 231/2001, in particolare l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni/licenze/concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni o contributi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. La fruizione del beneficio è inoltre subordinata al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e alla regolarità contributiva.

L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi, nazionali o unionali, riferiti ai medesimi costi, purché non si realizzi una duplicazione del beneficio sulle stesse quote di spesa e purché il cumulo non ecceda il costo sostenuto. La maggiorazione va determinata al netto di contributi e sovvenzioni riferiti ai medesimi costi ammissibili. Resta in ogni caso escluso il cumulo con il credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 446, della legge n. 207/2024

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