Trasparenza e pubblicità L.124/17 | OBBLIGO INFORMATIVO DEI CONTRIBUTI PUBBLICI

La L.124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.

 CHI DEVE OTTEMPERARE ALL’OBBLIGO 

I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Oltre che gli Enti non commerciali e le Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri. Sono esclusi i liberi professionisti.

 

 QUALI IMPORTI PUBBLICARE 

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a €10.000,00.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

 

 DOVE PUBBLICARE 

La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.

È previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.

 

 COME PUBBLICARE 

Per ogni aiuto ricevuto devono essere pubblicate le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

 

 SANZIONI 

Dal 1° gennaio 2020 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

 

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

 

 TERMINE ULTIMO 

Le erogazioni pubbliche percepite nel 2022 vanno pubblicate entro il 30.06.2023.

Considerata la sospensione delle sanzioni fino al 31.12.2023, l’adempimento può essere effettuato entro tale termine.

 

CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L’ITALIA BERGAMO mette gratuitamente a disposizione dei propri associati questa pagina web per l’adempimento della norma.

 

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