La Giunta Regionale con DGR n. 1274/2014 ha dato attuazione alle disposizioni della legge regionale (L.R n. 8/2013 in materia di prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico) stabilendo il divieto di nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza inferiore ai 500 metri dai luoghi cosiddetti sensibili: istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.