Ricordiamo che per fine ottobre (31 ottobre 2026) è prevista l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla portabilità delle posizioni previdenziali e sul trasferimento del contributo datoriale.

Fino a oggi, se un lavoratore decideva di trasferire la propria posizione da un fondo pensione negoziale (di categoria o chiuso) a un fondo aperto o a un Piano Individuale Pensionistico (PIP) di mercato, perdeva il diritto a ricevere il contributo economico a carico del datore di lavoro, a meno che non fosse previsto espressamente dai contratti collettivi.

Ecco le nuove disposizioni con l’entrata in vigore del nuovo articolo 14, comma 6 del D.Lgs. 252/2005:

  • Portabilità universale: il lavoratore dipendente potrà trasferire la propria posizione previdenziale verso qualsiasi forma pensionistica (altro fondo negoziale, fondo aperto o PIP) mantenendo il diritto al contributo del datore di lavoro.
  • Il vincolo dei due anni: per poter esercitare il trasferimento conservando la quota aziendale, resta obbligatorio aver maturato almeno due anni di permanenza minima all’interno del fondo pensione di origine.
  • Flusso contributivo: una volta effettuato il passaggio, il datore di lavoro sarà obbligato a versare la propria quota (stabilita dal CCNL di riferimento) direttamente al nuovo fondo scelto dal dipendente.

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