Il Garante della protezione dei dati personali ha pubblicato le indicazioni su come trattare i dati personali in conformità agli adempimenti previsti dalla normativa emergenziale. Secondo le disposizione i dati rilevati con la misurazione della temperatura non possono essere né trascritti, né conservati, né possono essere associati ad altri dati e, in ogni caso, deve essere evitata la comunicazione a terzi. Il cliente che si rifiuta di fornire i dati richiesti e, quindi, di rilevare la temperatura, di fornire il proprio nominativo o le informazioni sullo stato di salute, non può accedere ai locali dove si svolgono le attività commerciali, associative e ricreative. Al fine di garantire la riservatezza dei dati raccolti, la temperatura, deve essere rilevata solo da soggetti espressamente autorizzati e deve essere comunicata solo all’interessato, se richiesta. Le informazioni sullo stato di salute dei clienti devono essere limitate all’assenza di contatti con persone positive al Covid-19, all’inesistenza di obbligo di quarantena e alla non provenienza da zone a rischio epidemiologico. In nessun caso, possono essere conservati dati relativi alla temperatura rilevata, mentre è ammessa la conservazione di quelli relativi ai nominativi dei clienti e del loro stato di salute che possono essere conservati per 14 giorni, come prevedono le disposizioni emergenziali. L’Autorità, infine, ricorda che in caso di violazione della disciplina sulla protezione dei dati trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento europeo 2016/679.

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